CRISI DI IMPRESA SOVRAINDEBITAMENTO ESDEBITAZIONE
PER UN'ITALIA SENZA DEBITI
DIREZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE
Avv. Emanuele Dalla Palma
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ITALIA SENZA DEBITI
RECUPERA LA DIGNITA' CHE MERITI
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ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE
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Troppi debiti? Esiste la via d'uscita!
Il Legislatore ha inteso offrire al debitore, persona fisica, la possibilità di liberarsi integralmente dei propri debiti, anche nelle ipotesi in cui non abbia beni da mettere a disposizione dei creditori concorrenti.
La nuova procedura consente al debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di accedere alla esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.
L’effetto esdebitativo opera come un vero e proprio beneficio di carattere eccezionale una tantum, direttamente collegato alla sussistenza di due condizioni imprescindibili:
Tale beneficio iniziale potrebbe essere annullato in caso di apporto di nuova ricchezza nei primi quattro anni, con l’effetto di rendere più conveniente l’esdebitazione ordinaria.
La peculiarità di tale forma di esdebitazione risiede nel fatto che essa è svincolata dall’apertura di una procedura concorsuale con finalità liquidatorie.
Il debitore presenta tramite l’O.C.C. (Organismo per la Composizione delle Crisi che va a redigere la relazione particolareggiata) la domanda al giudice territorialmente competente, allegando documenti attestanti la propria reale situazione economica, finanziaria e patrimoniale.
Il Giudice, valutata la “meritevolezza” del debitore e l’assenza di atti in frode, come pure la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione (ferma restando la possibilità concessa ai creditori di proporre opposizione).
Con una recente pronuncia depositata il 23.09.2021, il Tribunale di Latina, applicando l’istituto in argomento, ha concesso l’esdebitazione ex art. 14 quaterdecies L. n. 3/2012 al sovraindebitato persona fisica.
Il Giudice, considerato che la valutazione circa l’impossibilità di porre a disposizione dei creditori utilità dirette e/o indirette deve essere condotta su base annua, ha disposto -a pena di revoca del beneficio concesso- che il debitore dichiari annualmente eventuali sopravvenienze rilevanti ai sensi della norma.
Lo stesso decreto prevede altresì che il Professionista incaricato quale O.C.C. effettui, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 14 quaterdecies della L. n. 3/2012 e successive modifiche intervenute, le verifiche necessarie ad accertare l’eventuale esistenza di sopravvenienze rilevanti.
Tale attività deve essere svolta con cadenza almeno annuale entro il giorno 30 del mese di gennaio di ciascun anno per il quadriennio, o con cadenza inferiore ove occorrente, depositando tempestivamente in atti una relazione motivata con le proprie richieste e/o valutazioni corredata da documentazione giustificativa, anche in caso di esito negativo delle verifiche e dei controlli espletati.
Merita infine di essere segnalato che, a seguito della riforma, l’O.C.C. nella relazione particolareggiata deve specificare se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, ciò per valutare se il sovraindebitato sia stato indotto a sopravvalutare le sue capacità di adempimento
Nota: Per maggiori approfondimenti consigliamo di leggere il saggio elaborato dalla Dr.ssa Monica Attanasio, Presidente della Sezione procedure concorsuali presso il Tribunale di Verona, che potete trovare al seguente link: https://dirittodellacrisi.it/articolo/lesdebitazione-dellincapiente