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SOVRAINDEBITAMENTO


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Cosa si intende per SOVRAINDEBITAMENTO

 

 

Il sovraindebitamento è definito come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (D.Lgs n.14/2019 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza con modifiche apportate dal D.Lgs. 147/2020).

Il sovraindebitato si viene a trovare in una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte (pagamenti da effettuare) e le risorse economico-finanziarie ed il patrimonio prontamente fruibili e liquidabili, con conseguente impossibilità di far fronte ed onorare ai propri impegni.

 

Cosa prevede la legge in caso di SOVRAINDEBITAMENTO 

 

In caso di sovraindebitamento il debitore può avvalersi dei servizi erogati da un Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC) riconosciuti ed istituiti, di prassi, presso le Camere di commercio competenti per territorio.

Presso le Camere di Commerci sono istituiti gli Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento iscritti nel Registro degli Organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia.

L'OCC è un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi per attivare una procedura da composizione della crisi tra quelle previste dalle richiamate leggi, al fine di far fronte e dare soluzione all’eccessiva esposizione debitoria maturata nei confronti dei propri creditori, cercando di risolvere la crisi da sovraindebitamento e ottenere l’ESDEBITAZIONE.

 

Funzione dell'OCC 

 

L'OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un "Gestore della crisi", usualmente un commercialista, il quale analizza la documentazione richiesta e prodotta, andando a coadiuvare il debitore nella ristrutturazione dei propri debiti e la conseguente soddisfazione dei creditori.

L’OCC non eroga finanziamenti né svolge l'attività a titolo gratuito.

Esiste un prezziario regolamentato dal D.M. 24 settembre 2014 n. 202.  L'introduzione della sola domanda per ottenere la nomina di un “Gestore della Crisi” ha un costo attuale che oscilla tra i 260,00 euro per i privati ed euro 366,00 per le aziende. 

 

A seconda dell'attività da svolgersi e delle disponibilità economiche del debitore l'OCC applicherà delle tariffe previste per legge per remunerare l'attività svolta. I costi di procedura saranno posti a carico del debitore richiedente.

 

Chi può accedere al servizio

 

Possono accedere alla procedura le seguenti tipologie di debitori che si trovano in una situazione di sovraindebitamento:

  • il consumatore
  • il professionista, l'artista, lavoratori autonomi
  • l’Imprenditore minore, ai sensi dell'art.2, lettera d), del D.lgs. n.14/2019 ovvero chi presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
    • un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore
    • ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore
    • un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
  • l’imprenditore agricolo
  • le start-up innovative di cui al Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

 

Quali sono le procedure attivabili

 

La normativa di riferimento prevede le seguenti procedure che vanno definite attraverso il preventivo accurato esame della situazione del sovraindebitato istante:

 

  • ristrutturazione dei debiti del consumatore: accessibile solo per il consumatore che non sia stato già esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, che non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte e che non abbia causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per riuscire a superare la crisi da sovraindebitamento prevedendo il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.
  • concordato minore: accessibile solo per l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, il professionista e le start up, che non sia stato già esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, che non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte e che non abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. La proposta di concordato minore è formulata ai creditori quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale, altrimenti può essere proposta solo nel caso in cui sia previsto un apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. 
  • liquidazione controllata dei beni: tutti i debitori in stato di sovraindebitamento possono far ricorso all'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni mobili e immobili se non percorribile la procedura del concordato minore e della ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il liquidatore, nominato dal Tribunale, in esecuzione del programma liquidatorio, provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione a favore dei creditori secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo approvato con decreto del Giudice Delegato.
  • esdebitazione del debitore incapiente:  procedura introdotta con . L'incapiente è colui che non è in grado di offrire ai creditori nulla per poterli soddisfare neppure in una prospettiva futura (es. eredità). Non coinvolge solo i nulla tenenti o i disoccupati ma anche quelle persone che godono di proventi minimi, sia lavorativi che assistenziali o previdenziali, appena sufficienti al mantenimento proprio o del proprio nucleo familiare. E' usufruibile per una sola volta nella vita da una persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, fatto salvo l’obbligo del pagamento dei debiti entro quattro anni dal decreto del Giudice di esdebitazione nel caso in cui sopravvengono utilità rilevanti che consentono il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.
  • procedure familiari: i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni sul concordato minore. Si considerano membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.